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09/12/2015  - Rilascio delle attestazioni relative al deposito di atti giudiziari e corresponsione dei diritti di Cancelleria per la certificazione.
Si è riscontrata l’esistenza di prassi discordanti osservate dalle Cancellerie di questo Tribunale, in relazione al rilascio delle attestazioni relative al deposito di atti giudiziari e alla corresponsione dei diritti di Cancelleria, che trova la propria fonte di disciplina nelle disposizioni dell’art. 116 c.p.p. comma 3bis, già oggetto di chiarimenti offerti con la nota del Ministero della Giustizia, D.G. AA.CC. – Ufficio VIII, del 23.5.2001 (n. 8/1684(U)/13 Ques2001).

Tali prassi trovano la propria radice nelle istruzioni rese pubbliche sul sito web di questo Tribunale, a mente delle quali:

“Chi deposita un atto o un qualsiasi documento in cancelleria può richiedere che venga apposto un timbro di avvenuto deposito, anche in calce ad una copia dello stesso atto depositato. L’apposizione del timbro «depositato» sulla copia degli atti comporta il pagamento di diritti di cancelleria. Senza pagamento di diritti è possibile ottenere dalla Cancelleria, sulla copia degli atti depositati, un timbro a data. In caso di smarrimento dell’atto depositato o di contestazioni, la Cancelleria, dietro esibizione della copia dell’atto depositato sulla quale è stato apposto il suddetto timbro, rilascerà, a richiesta, certificato attestante il deposito dell’atto in tale data”.

Sulla base di tali istruzioni è invalsa la consuetudine, in specie presso la Cancelleria dibattimentale penale (previa consultazione con il Dirigente amministrativo all’epoca presente in sede), di apporre il sopra menzionato “timbro a data”, senza alcuna sottoscrizione da parte della Cancelleria, su richiesta degli interessati, senza percezione dei diritti.

Si è chiarito da parte del Direttore amministrativo responsabile che la casistica non è affatto preponderante e che anzi essa rappresenta ipotesi meno frequente di quella che prevede la richiesta dell’attestazione formale (con pagamento dei diritti) e anche di quelle che prendono corpo nella semplice richiesta del numero di registro ove l’atto depositato viene rubricato (ove previsto) ovvero nessuna richiesta.

Al riguardo si ritiene necessario, al fine di garantire un omogeneo comportamento da parte delle Cancellerie, precisare quanto segue.

Appare chiaro, da un lato, che l’apposizione del semplice “timbro a data” non possa essere considerata come attestazione, non portando alcuna sottoscrizione da parte dei responsabili del deposito e, conseguentemente, non potendo esplicare alcuna efficacia certativa. In conseguenza, appare corretto ritenere che in tali ipotesi non possa e non debba essere percepito alcun diritto di certificazione.

Tuttavia, proprio la considerazione della mancanza di efficacia certativa induce a ritenere che l’apposizione del suddetto “timbro a data” sia sostanzialmente superflua. E’ infatti necessario sottolineare che questa datazione non differisce in nulla da un semplice promemoria per il depositante, in tutto analogo a quello che potrebbe discendere da una semplice annotazione che lo stesso faccia sulla minuta dell’atto che rimanga in suo possesso e di valore probante pressoché nullo, di certo inferiore alla indicazione del numero di registro ove l’atto, nel caso in cui ciò sia previsto, sia stato iscritto.

Ulteriore conseguenza di ciò è che un’eventuale successiva attestazione che si richiedesse alla Cancelleria (in esito alla certezza dell’avvenuto deposito) non potrebbe in alcun modo prescindere dal raffronto con l’originale depositato agli atti o dal riscontro della sua registrazione ove prescritta.

Perciò la mera apposizione del “timbro a data” è di fatto superflua e irrilevante quanto alla sua presunta fidefacienza.

Tuttavia, al fine di evitare incertezze al riguardo e di conformare l’operato delle Cancellerie a una sola e univoca prassi applicativa, si ritiene necessario disporre che la consuetudine locale che prevede detta apposizione, non ricevendo alcuna disciplina positiva, neppure ad opera di fonti di grado regolamentare, sia fatta cessare.

A tal fine, si dispone che le istruzioni rese pubbliche sul sito web di questo Tribunale siano corrette e che la presente nota sia resa pubblica con le stesse modalità, per osservanza e norma e per opportuna conoscenza dell’utenza.

Il Presidente
Roberto Gerardi