Gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario, i quali vogliano vendere o compiere atti di straordinaria amministrazione su beni ereditari, hanno l’obbligo di chiedere le autorizzazioni al giudice della successione. La regola riguarda sia beni immobili che i beni mobili (entro 5 anni dall’accettazione) e serve ad impedire che siano pregiudicati gli interessi di creditori e legatari.
La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell’erede dal beneficio d’inventario e, di conseguenza, l’erede risponderà dei debiti dell’eredità anche con il proprio patrimonio personale.
L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, e cioè del luogo dell’ultimo domicilio del defunto al momento della morte.
Nel caso in cui i beni appartengano ad incapaci (minori, interdetti, inabilitati), deve essere sentito il giudice tutelare e deve essere richiesta l’autorizzazione del tribunale.
Il giudice provvede sul ricorso con decreto contro il quale è ammesso reclamo davanti alla Corte di Appello.
L’assistenza del difensore è facoltativa. |