È l'ordine dato dal Giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni).
Trascorso tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.
È competente il Giudice di pace fino al valore di € 5.000,00. |