DOVE | Per i procedimenti in fase di dibattimento:
Cancelleria del dibattimento. Piano 1, Stanza n. 116
PEC: dibattimento.tribunale.tivoli@giustiziacert.it
Per i procedimenti in carico al Giudice per le Indagini Preliminari:
Cancelleria GIP/GUP. Piano 3
Stanza n. 316 (cancelleria Dott.ssa Lencioni)
Stanza n. 317 (cancelleria Dott. Bonagura)
Stanza n. 318 (cancelleria Dott. Parisi)
PEC: gipgup.tribunale.tivoli@giustiziacert.it |
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COSA E' | Garantisce l’accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un Avvocato. Il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia compreso l’istante e il limite viene elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. |
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COSA OCCORRE | La domanda può essere presentata:
- personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento d’identità valido;
- dal Difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive);
- inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.
Se il richiedente è straniero, per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto ivi dichiarato (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione). |
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