Come fare per...


PARTECIPAZIONE ALLE VENDITE GIUDIZIARIE
Scheda aggiornata al 27/07/2018
DOVE

Secondo le indicazioni del bando di vendita – presso lo studio del professionista delegato.

COSA E'

La vendita forzata di immobili ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido. Viene disposta dal Giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante.

Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sugli immobili e sulle vendite.

L’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto, disponibili sul sito internet www.astetelematiche.it  forniscono informazioni dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.

E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accordi con il custode incaricato.

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.

CHI LO PUO' RICHIEDERE

Nell’ espropriazione forzata la vendita può essere disposta su istanza del creditore procedente o di creditori muniti di titolo esecutivo.

COSA OCCORRE

Per partecipare alle vendite è sufficiente presentarsi nel luogo e al momento della vendita indicati nel bando e fare le offerte per l’acquisto dei beni posti all’asta.