Il procedimento per decreto è uno dei riti speciali previsti dagli artt. 459 e ss. c.p.p., il quale può trovare applicazione quando, per i reati in contestazione, è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva.
Tale rito prevede come misura premiale per l’imputato, la possibile riduzione della pena fino alla metà rispetto al minimo edittale; non comporta il pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie e, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.
Previo pagamento della pena pecuniaria, il reato è estinto se l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole:
- nel termine di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione;
- nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto.
In questo caso si estingue ogni effetto penale, come previsto dall'art. 460, comma 5, c.p.p.
È prevista per legge la non menzione della condanna nel certificato penale richiesto dalla parte.
Il pagamento della pena pecuniaria è ridotto di un quinto se avviene nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione; in alternativa l'imputato personalmente o per mezzo di suo difensore, munito di procura speciale, può proporre opposizione. |