Come fare per...


OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE
DOVE

PEC: depositoattipenali.tribunale.tivoli@giustiziacert.it

Cancelleria G.I.P./G.U.P. del Giudice competente - Terzo Piano 

  • Stanza n. 316 - cancelleria Dott.ssa Francini
  • Stanza n. 317 - cancelleria Dott.ssa Miraglia
  • Stanza n. 318 - cancelleria Dott.ssa Lencioni
  • Stanza n. 323 - cancelleria Dott. Morelli

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

COSA E'

Il procedimento per decreto è uno dei riti speciali previsti dagli artt. 459 e ss. c.p.p., il quale può trovare applicazione quando, per i reati in contestazione, è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva.

Tale rito prevede come misura premiale per l’imputato, la possibile riduzione della pena fino alla metà rispetto al minimo edittale; non comporta il pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie e, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.

Previo pagamento della pena pecuniaria, il reato è estinto se l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole:

  • nel termine di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione;
  • nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto.

In questo caso si estingue ogni effetto penale, come previsto dall'art. 460, comma 5, c.p.p.

È prevista per legge la non menzione della condanna nel certificato penale richiesto dalla parte.

Il pagamento della pena pecuniaria è ridotto di un quinto se avviene nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione; in alternativa l'imputato personalmente o per mezzo di suo difensore, munito di procura speciale, può proporre opposizione. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • Art. 459 e ss. c.p.p.
  • Art. 648 co.3 c.p.p.
CHI LO PUO' RICHIEDERE

L'imputato personalmente o a mezzo del difensore, munito di procura speciale.

Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto

  • l'imputato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione;
  • in alternativa può proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione al decreto penale con dichiarazione da depositare a mezzo PEC o c/o la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto.
COSA OCCORRE

La rinuncia all'opposizione, unitamente alla ricevuta di pagamento della pena pecuniaria (tramite Modello F23) nel termine dei quindici giorni e con allegata, preferibilmente, la copia della prova di notifica, va comunicata al Tribunale:

L'opposizione al decreto penale va ritualmente depositata, pena irricevibilità:

Si specifica che nell’opposizione al Decreto penale occorre indicare:

  • gli estremi del decreto penale di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso;
  • le richieste (giudizio immediato o giudizio abbreviato o patteggiamento, oblazione).

Ove non abbia provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia.

La parte privata che deposita personalmente l’atto deve essere munita di documento di riconoscimento, in corso di validità.

TEMPO NECESSARIO

Tempi medi necessari all'esecuzione dei vari adempimenti previsti per la predisposizione del giudizio conseguente all'opposizione.