Come fare per...


ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO
Scheda aggiornata al 03/02/2023
DOVE

Cancelleria fallimenti e Procedure Concorsuali

Piano secondo, stanza n. 301

Telefono 0774-451700-618-705

Mail: fallimentare.tribunale.tivoli@giustizia.it

PEC: fallimentare.tribunale.tivoli@giustiziacert.it

COSA E'

È la domanda con cui si chiede di ammettere il proprio credito al passivo di un fallimento o di una liquidazione giudiziale.

La domanda di ammissione al passivo deve essere presentata via PEC al curatore entro i 30 giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti (esame stato passivo), la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato il fallimento o la liquidazione giuudiziale.

L'esame dello stato passivo serve a individuare i creditori ammessi al concorso, nonché coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili.

La domanda può comunque essere presentata anche in data successiva (vedere scheda ammissione tardiva dei crediti).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice della Crisi e Legge Fallimentare

CHI LO PUO' RICHIEDERE

Il ricorso di ammissione al passivo dei crediti può essere presentato dai singoli creditori anteriori alla data del fallimento.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Funzionario giudiziario Dott.ssa Annalisa Laurenza

COSA OCCORRE

Per i fallimenti dichiarati dopo il 19.12.2012, la domanda deve essere inoltrata, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) alla posta elettronica certificata (PEC) della procedura. Nella domanda deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni della procedura. È onere del creditore comunicare al curatore ogni eventuale variazione.

Le domande depositate e/o trasmesse alla Cancelleria Sezione Fallimentare sono da considerarsi irricevibili.

Per i fallimenti “vecchio rito” la domanda deve essere presentata alla Cancelleria fallimentare (unitamente ai titoli originali da allegare alla stessa).

QUANTO COSTA

Esente

TEMPO NECESSARIO

L'istanza è immediatamente recepita dal Curatore in caso di fallimenti “nuovo rito” o dalla cancelleria fallimentare se “vecchio rito”.