DEPOSITO ISTANZA DI FALLIMENTOScheda aggiornata al 06/02/2023 |
DOVE | Cancelleria fallimenti e Procedure Concorsuali
Piano secondo, stanza n. 301
Telefono 0774-451700-618-705
Mail: fallimentare.tribunale.tivoli@giustizia.it
PEC: fallimentare.tribunale.tivoli@giustiziacert.it |
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COSA E' | Il servizio si occupa di ricevere i ricorsi presentati da chi richiede la dichiarazione di liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale.
Il servizio soddisfa l’esigenza di dichiarare la liquidazione giudiziale nei confronti di un soggetto iscritto alla Camera di Commercio come impresa individuale o società. |
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO | Codice della Crisi e Legge Fallimentare. |
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CHI LO PUO' RICHIEDERE |
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Un creditore o più di uno, in entrambi i casi assistiti da un legale;
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Il debitore anche senza l’assistenza di un legale;
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Il Pubblico Ministero;
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Le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO | Funzionario giudiziario Dott.ssa Annalisa Laurenza |
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COSA OCCORRE | È necessario avere quali allegati all'istanza:
- Visura della Camera di Commercio (aggiornata, max 15 giorni)
- Nota di accompagnamento
- Documenti previsti dalla normativa
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QUANTO COSTA | Si precisa che il contributo unificato, le anticipazioni forfettarie e i diritti di copia e di certificato di cui agli artt. 192 e 196 del Testo Unico delle Spese di Giustizia devono essere corrisposti in modalità telematica:
- Contributo unificato pari a € 98,00,
- n. 1 marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari.
Per i lavoratori con reddito non superiore all’importo indicato dal D.M. 23/07/20 e s.m. è necessario allegare il modulo di autocertificazione per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato. |
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TEMPO NECESSARIO | I tempi necessari non sono definibili a priori poiché dipendono dallo svolgimento dell’iter processuale che si conclude con un provvedimento del Giudice (decreto di non luogo a provvedere, sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione giudiziale, rigetto, improcedibilità o incompetenza). |
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