Come fare per...


CONVERSIONE PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
Scheda aggiornata al 27/07/2018
DOVE

Cancelleria Esecuzioni immobiliari

Piano primo, stanza n. 105

Telefono: 0774-451757

PEC: esecuzionicivili.tribunale.tivoli@giustiziacert.it

COSA E'

Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

 

Unitamente all'istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 495 c.p.c.

CHI LO PUO' RICHIEDERE

L’istanza per la conversione del pignoramento può essere presentata oltre che dal legale del debitore anche dal debitore stesso, senza che esso sia munito di un difensore.

REFERENTI DEL SERVIZIO

Funzionario giudiziario Elvira Felli

COSA OCCORRE

Al momento di presentazione istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato  eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento.

La somma o assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva va versato presso l’istituto di credito indicato dall’ufficio e vincolato all’ordine dell’autorità giudiziaria.

Con un'istanza da depositare presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Tivoli unitamente a una somma non inferiore a un quinto dell'importo del credito.

QUANTO COSTA

Marca da bollo da 16,00 €

TEMPO NECESSARIO

Non definibile a priori.