La traduzione deve essere giurata personalmente dal traduttore.
Composizione dell’atto, nell’ordine:
1. documento che si traduce,
2. traduzione,
3. verbale di giuramento - presente nelle sezione MODULI.
I documenti devono essere uniti (mediante spillatura, rilegatura o altro) in modo da formare un unico atto. Tali adempimenti devono essere completati prima di presentarsi dinanzi al Cancelliere per il giuramento. Si avvisa che l’Ufficio non potrà mettere a disposizione dell’Utenza strumenti quali spillatrici o altro.
Disposizioni:
· Il traduttore deve firmare le congiunzioni di tutti i fogli della traduzione, a partire da quella che unisce l’ultima facciata del documento tradotto, con la prima facciata della traduzione, ad eccezione della pagina che contiene il solo giuramento.
· Nel caso in cui venga omessa la traduzione di alcune parti del documento, si deve specificare esattamente, prima della traduzione e nella stessa lingua, quali parti non sono state tradotte.
· I timbri contenuti nel documento da tradurre devono essere descritti e tradotti, come pure le firme: se poco chiari, occorre precisarlo con espressioni tipo “timbro illeggibile”, “f.to illeggibile”, nella lingua della traduzione. Anche le foto e le marche devono essere menzionate dal traduttore (es. foto dell’interessato”, “marca da …”).
· E’ consentito il giuramento di atti nominativamente intestati al traduttore, salvo accettazione da parte dell’ufficio/organismo ricevente.
· Non è consentito tradurre da una lingua straniera ad un’altra lingua straniera: il traduttore dovrà comporre l’atto, nell’ordine: *documento in lingua straniera, **traduzione in lingua italiana + 1° giuramento, ***traduzione nell’altra lingua straniera + 2° giuramento.
· Se la perizia o la traduzione devono essere trasmesse all’estero è necessario legalizzare la firma del cancelliere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale |