Come fare per...


AMMISSIONE TARDIVA DEI CREDITI NELLO STATO PASSIVO
Scheda aggiornata al 03/02/2023
DOVE

Cancelleria Fallimentare

Piano secondo, stanza n. 301

Telefono 0774-451700-618-705

Mail: fallimentare.tribunale.tivoli@giustizia.it

PEC: fallimentare.tribunale.tivoli@giustiziacert.it

COSA E'

Nella procedura del Codice della Crisi sono considerate tardive le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi (Art. 208).

Nella procedura della Legge Fallimentare sono considerate tardive le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine sino a diciotto mesi (Art. 101).

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme delle tempestive.

L'istanza tardiva può comportare una limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell'attivo fallimentare (ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto fallito) per la parte eventualmente già distribuita.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Codice della Crisi e dell'Insolvenza e Legge Fallimentare.

CHI LO PUO' RICHIEDERE

Tutti i creditori.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Funzionario giudiziario Dott.ssa Annalisa Laurenza

COSA OCCORRE

Per i fallimenti dichiarati dopo il 19.12.2012 la domanda deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) alla posta elettronica (PEC) della procedura concorsuale. Nella domanda deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni della procedura. È onere del creditore comunicare al curatore ogni eventuale variazione.

Le domande depositate e/o trasmesse alla Cancelleria Sezione Fallimentare sono da considerarsi irricevibili.

Per i fallimenti “vecchio rito” la domanda deve essere presentata alla Cancelleria fallimentare.

QUANTO COSTA

Esente

TEMPO NECESSARIO

L'istanza è immediatamente recepita dal Curatore (per i fallimenti “nuovo rito”) o dalla cancelleria (per i fallimenti “vecchio rito”).