Come fare per...


PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Scheda aggiornata al 22/08/2014
Servizi Telematici per il Processo Civile

In questa sezione trovate le indicazioni di massima e i riferimenti per i professionisti che si avvalgono della possibilità di depositare gli atti telematici e che ricevono le comunicazioni telematiche dai sistemi delle cancellerie civili SICID e SIECIC.  

Si rammenta che gli avvocati sono tenuti a comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine che deve comunicare al Ministero - DGSIA l'indirizzo PEC da inserire nel Registro Generale degli Indirizzi di Posta Elettronica (REGINDE). Inoltre coloro che intendono inviare telematicamente i propri atti devono dotarsi di firma digitale e redattore di atti, necessari al deposito degli atti telematici, coordinandosi con il proprio Consiglio dell'Ordine.

I consulenti tecnici e tutti i professionisti ausiliari del giudice dal 15/10/2013 devono aver  comunicato la propria PEC al REGINDE in accordo col proprio Ordine professionale o direttamente tramite il Portale dei Servizi Telematici.

Le cancellerie comunicano esclusivamente tramite PEC.

Gli avvocati e i professionisti incaricati dal giudice possono accedere al servizio consultazione dei fascicoli di propria competenza tramite il Portale dei Servizi Telematici.

 

Comunicazioni telematiche civili tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)

Dal 2 aprile 2012 per il Tribunale di Tivoli hanno pieno valore legale le comunicazioni inviate dalla Cancelleria Civile tramite posta elettronica certificata (D.M. 11906/2012).

In accordo con le regole tecniche di cui al D.M. 44/11, la comunicazione eseguita dal Tribunale con strumento telematico viene inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che il soggetto abilitato esterno ha provveduto a registrare nel Registro degli Indirizzi Elettronici (REGINDE).
Il destinatario riceverà un messaggio di PEC contenente
- il testo della comunicazione,
- l’eventuale atto oggetto di comunicazione
- due file contenenti i dati strutturati (formato XML) contenuti nella comunicazione stessa.
Per la lettura dei file XML, è necessario utilizzare un apposito editor non essendo sufficiente il browser di navigazione ed è a carico del professionista dotarsi di idonei strumenti per la gestione delle comunicazioni telematiche. (Art. 20 DM 44/2011).

In caso di presenza di dati sensibili, la comunicazione viene effettuata per estratto: attraverso la PEC viene comunicato l’avviso di disponibilità della comunicazione che sarà scaricabile integralmente da una apposita area riservata del Portale dei Servizi Telematici previa autenticazione del soggetto tramite certificato (smart card o chiavetta USB) e utilizzando l’URL indicato nel messaggio di PEC di avviso.

A seguito dell’invio di un messaggio PEC di comunicazione del Tribuinale, l’ufficio giudiziario mittente riceverà:
Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC): la data e l’ora della RdAC definiscono il momento in cui la comunicazione si intende perfezionata e, quindi, il contenuto portato a conoscenza del destinatario. La RdAC è conservata nel fascicolo informatico.
Avviso di Mancata Consegna: corrisponde alla impossibilità di consegnare il messaggio di PEC nella casella di posta del destinatario.

Nel caso in cui l’invio abbia esito “mancata consegna” si applica quanto disposto dal DM 44/2011 art 16 comma 4:
Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6,  e  salvo  il caso  fortuito  o  la  forza  maggiore,   negli   uffici   giudiziari individuati con il decreto di  cui  all'articolo  51,  comma  2,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato  un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata,
 si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale  dei  servizi  telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi  dell'articolo  34, un  apposito  avviso  di  avvenuta  comunicazione   o   notificazione dell'atto nella cancelleria o  segreteria  dell'ufficio  giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del  procedimento  e  delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso è visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44))."

(entrata in vigore dal 18/02/2013)

Deposito telematico degli atti di parte

Dal 17 settembre 2012 presso il Tribunale di Tivoli è possibile depositare telematicamente con pieno valore legale i seguenti atti:

- Atti e documenti di parte: Comparsa di risposta, Comparsa di intervento, Comparsa conclusionale e memoria di replica, elaborati CTU, Memorie autorizzate dal Giudice, Scambio delle memorie ex art. 183;
- Procedimenti: Ingiunzione,  Esecuzione immobiliare,  Contenzioso, Fallimenti, Prefallimenti, Lavoro e Volontaria giurisdizione

Nel caso di deposito telematico di una Iscrizione a Ruolo, particolare menzione deve essere fatta per gli allegati e in particolare per il contributo unificato.

Sarà necessario inserire tra gli allegati del deposito, oltre agli altri documenti di pertinenza del procedimento, copia per immagine (ottenuta come scansione del documento):
- della procura alle liti
- ove prevista, della relata di notifica, nel caso di citazione
- ricevuta pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria, nei casi in cui previsto. 

Posta Elettronica Certificata per il PCT:

- Tivoli: tribunale.tivoli@civile.ptel.giustiziacert.it
- Castelnuovo di Porto: tribunale.tivoli.castelnuovodiporto@civile.ptel.giustiziacert.it (non è più attiva dal 14/9/2013)
- Palestrina: tribunale.tivoli.palestrina@civile.ptel.giustiziacert.it (non è più attiva dal 14/9/2013)
(Attenzione le PEC per il PCT sono da utilizzare esclusivamente per il deposito telematico di atti e documenti processuali da parte di soggetti abilitati, come indicato nell'art 4 del D.M. 44/2011. Messaggi di natura diversa verranno automaticamente scartati.)

Relata di notifica.

Al deposito telematico viene allegata la copia per immagine (ottenuta tramite scansione) delle relazioni di notificazione restituite in formato cartaceo dall’ufficio NEP.

L’iscrizione a ruolo così effettuata, si intende eseguita ‘con velina’, prevede l’obbligo da parte del depositante di presentare, alla prima udienza, l’originale dell’atto di citazione notificato e le relazioni di notificazione in formato originale cartaceo. Il cancelliere provvederà alla verifica della corrispondenza tra atto di citazione originale notificato e atto depositato telematicamente e all’esito ne dichiarerà la conformità tramite “asseverazione dell’atto di citazione”

Contributo Unificato.

Oltre alla possibilità di effettuare il pagamento telematico è possibile seguire la seguente procedura per il pagamento degli atti depositati telematicamente: 
- effettuare il pagamento presso gli sportelli Lottomatica o tramite F23
- acquisire con lo scanner la ricevuta dando come nome del file il numero della matrice (per lottomatica) e un nome significativo (esempio numero RG) per gli altri casi.
- allo stesso file inserire anche la scansione della marca da bollo da 27€
- allegare al deposito la copia per immagine (scansione) della ricevuta di pagamento in formato cartaceo.

L’originale della ricevuta sarà consegnato successivamente alla cancelleria.

Rimane l’obbligo di conservare la ricevuta in originale in caso di richiesta da parte della cancelleria.  

Pagamenti telematici

Dal 2 maggio 2013 presso il Tribunale di Tivoli è possibile eseguire in modalità telematica i pagamenti relativi a spese di giustizia, diritti e contributo unificato così come previsto dalla normativa vigente, dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs 235/2010 art 5) e dal D.M. 44 del 12 febbraio 2011.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento è un documento informatico rilasciato dal soggetto autorizzato ad erogare servizi di pagamento e da questi firmato digitalmente. Il documento informatico ha valore 'liberatorio' per il soggetto a nome del quale è stato eseguito il pagamento.

Sul portale dei servizi telematici sono presenti tutte le indicazioni pratiche, i prerequisiti necessari e le informazioni circa le modalità operative per poter eseguire i versamenti in modalità telematica.

La scheda pratica con tutte le informazioni è raggiungibile all’indirizzo http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_8.wp

Deposito telematico obbligatorio

Dal 30 giugno 2014 è diventato obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti e i provvedimenti del procedimento per decreto ingiuntivo, quindi il ricorso introduttivo dell’avvocato e il provvedimento del magistrato, nonché il deposito degli atti endoprocedimentali (memorie, comparse conclusionali) in tutte le procedure civili (contenzioso, lavoro, esecuzioni e fallimenti) iniziate dal 1 luglio 2014.

Dal 31 dicembre 2014 il deposito telematico sarà obbligatorio anche per gli atti endoprocedimentali dei processi già pendenti alla data del 30 giugno 2014. Tale previsione si estenderà anche alle Corti di appello, a decorrere dal 30 giugno 2015.

Portale dei Servizi Telematici

Il Portale dei Servizi Telematici costituisce la porta di accesso a quelle attività collegate al processo (al momento prettamente quello civile) che possono essere svolte per via telematica. Il portale è lo strumento di riferimento per la giustizia civile nel contesto del cosiddetto Processo Civile Telematico che la DGSIA, in particolare l’Area Civile, ha realizzato e mantiene così come previsto dall’art. 6 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 e dall'art 5 del Provvedimento 18 luglio 2011.

I servizi resi disponibili dal portale riguardano soprattutto in consultazione dei registri per acquisire informazioni sullo stato dei procedimenti, deposito di atti, pagamento di spese.
Il portale è raggiungibile all’indirizzo http://pst.giustizia.it/ e rende disponibili una serie di servizi secondo due livelli di accesso: libero  e riservato (ossia ai cosiddetti soggetti abilitati esterni, ossia i professionisti che interagiscono con le cancellerie). In particolare sono disponibili le tipologie di informazione di seguito illustrate.
  Informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti, rese disponibili in forma anonima, ossia senza riferimenti in chiaro ai nomi o ai dati personali delle parti, al fine di non rendere possibile risalire all'identità dell’interessato. Le informazioni – che si riferiscono a tutte le tipologie di uffici e a tutti i tipi di procedimenti civili – benché accessibili a tutti i cittadini, sono ricercabili attraverso criteri che presuppongono la conoscenza di informazioni note solo alle parti o ai professionisti interessati.
  Catalogo dei servizi telematici: fornisce per ogni ufficio la lista dei servizi telematici attivi presso l'ufficio, oltre a informazioni di tipo tecnico, quali l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
  Elenco dei punti di accesso autorizzati, costituiti da strutture tecnologiche-organizzative  rese disponibili dagli ordini professionali, da aziende private, e da altri enti che forniscono ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione.
  Link ad altri servizi telematici quali il “Portale delle procedure concorsuali” e il “Servizio online giudici di pace”.
Nell’area riservata in cui sono disponibili servizi che richiedono l’identificazione informatica dell’utente. L’utente potrà accedere tramite:
  Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  Carta d’Identità Elettronica (CEI)
  Carta Multiservizi Giustizia (carta modello AT)
I dipendenti del ministero della giustizia possono accedere all’interno della rete dell’ufficio specificando come username il proprio codice fiscale e come password quella di ADN.
 Nell’area riservata sono disponibili i servizi di:
  consultazione dei registri di cancelleria e dei documenti elettronici inseriti nel fascicolo informatico. Il servizio è riservato ai professionisti aventi diritto (avvocati e soggetti incaricati dal giudice), già iscritti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, e attivo per tutti gli uffici giudiziari del Paese (Corti di Appello, Tribunali e Giudici di Pace);
  consultazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, utile per conoscere l’indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti registrati. Il servizio è riservato ai soggetti iscritti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;
  pagamenti telematici che consentono sia il pagamento delle Spese di Giustizia attraverso strumenti telematici sia, per gli utenti interni al Dominio Giustizia, la verifica delle relative ricevute di versamento.

Riferimenti e contattiIl Tribunale ha attivato una casella di posta elettronica dedicata al Processo Civile Telematico per raccogliere le difficoltà e fornire ogni utile e opportuna indicazione per orientare ed assistere l'utenza nel superare le difficoltà riscontrate: pct.tribunale.tivoli@giustizia.it