Come fare per...


TUTELE
Scheda aggiornata al 26/09/2023
DOVE

Tribunale di Tivoli - Cancelleria della Volontaria giurisdizione
Tivoli - Viale Nicolò Arnaldi, 19 - Piano terra
Stanza: 6

Tel. 0774 451669 - 670

MAIL: giudicetutelare.tribunale.tivoli@giustizia.it

Orario dal lunedì al venerdì: 9,00 - 12,00

NORME

La tutela, si apre nei confronti di un soggetto che, per i più svariati motivi, non è in grado di provvedere ai propri interessi. In questi casi il Giudice Tutelare nomina un tutore: Le norme che lo regolamentano sono l’art. 343 e segg. c.c.

FUNZIONI DEL TUTORE

Il tutore ha la funzione di rappresentare e il minore/interdetto in tutti gli atti civili e l’amministrazione dei suoi beni.(art. 357 c.c.)
Quindi, nel compimento dell’attività  quotidiana, (pratiche presso uffici, riscossione  di somme, ritiro di corrispondenza) il tutore lo sostituisce COME FOSSE LUI.
Per lo svolgimento delle sue attività il tutore può richiedere l’autorizzazione a farsi aiutare da persone stipendiate, se particolari circostanze lo richiedono.

Nello svolgimento della funzione, il tutore ha di mira esclusivamente gli interessi del rappresentato (quindi ogni qualvolta si presenta un’alternativa possibile va prescelta quella più utile per il rappresentato).
In questo senso, ed a questo scopo, presta giuramento dinanzi al Giudice.
E’ quindi soggetto a responsabilità civile (patrimoniale) e penale (reato) nel caso in cui svolga male la propria funzione.

COMPITI INIZIALI DEL TUTORE
  1. Il tutore deve immediatamente compiere l’inventario (artt. 362 3 368 c.c.) con l’aiuto del cancelliere  del Tribunale, (o notaio delegato dal Giudice).
    L’inventario è un elenco dei beni (mobili o immobili) di proprietà del rappresentato (minore/interdetto; serve al Tribunale a sapere su quali beni  e sostanze conta il rappresentato. Fino a quando non è compiuto l’inventario l’amministrazione è limitata agli  atti urgenti che non consentono ritardi.
  2. Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore, gli oggetti preziosi, esistenti
    nel patrimonio del rappresentato presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare.
    (sono ovviamente escluse le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione; a tal fine il tutore può essere autorizzato ad un prelievo fisso di somme di pertinenza del rappresentato.
    I capitali del minore devono necessariamente essere investiti: a) in titoli di stato o garantiti dallo stato; b) nell’acquisto di immobili siti nel territorio dello stato; c) in mutui garantiti da pubblici istituti autorizzati; in depositi fruttiferi presso casse postali, risparmio etc;
  3. Nel far ciò il tutore deve aprire un libretto di deposito  presso un ufficio postale, intestato al
     rappresentato, con vincolo in suo favore, sul quale fare conseguire le somme di pertinenza del rappresentato (stipendio, pensione, indennizzi, erogazioni varie) e dal quale preleverà quanto gli occorre. L’apertura viene effettuata presso l’ufficio tramite il provvedimento di nomina del Giudice.
COMPITI SALTUARI DEL TUTORE

Nel compimento dell’attività di rappresentanza (di cui all’inizio della legenda) ci sono dei compiti che il tutore NON può compiere senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare (in certi casi del Tribunale, cui il Giudice Tutelare formula parere). Senza, sarebbero quindi invalidi.
Quali sono questi atti? Una elencazione non è possibile, perché varia in relazione alle circostanze, (e si differenzia in relazione alle situazioni).

In linea di massima – può essere tenuto a mente – che tutti gli atti più importanti, (quelli cioè che investono il patrimonio e la persona del rappresentato) debbono ricevere l’autorizzazione del G:iudice: esempio: atti di acquisto/vendita di beni immobili, riscossione di capitali, accettazione delle donazioni, dell’eredità accensione di ipoteca, richieste di mutuo, l’inizio o la continuazione di un’attività commerciale, etc). Per tutti questi atti è necessaria l’autorizzazione, e serve al Giudice volta a volta Giudice Tutelare o Tribunale per verificare che corrispondano agli interessi del rappresentato.
Se si hanno dubbi meglio chiedere.

COMPITI PERIODICI DEL TUTORE

Ogni anno, alla fino dello stesso il tutore deve depositare presso la cancelleria del Giudice Tutelare una relazione (breve ma chiara, lo stampato si trova presso la cancelleria ed è disponibile sul sito del Tribunale) sullo stato personale e patrimoniale del rappresentato, e chiedere l’approvazione del conto (si intende, quindi l’approvazione del suo operato) a tal fine deposita copia del libretto di cui alla lettera C).

PROTUTORE

Più limitati i compiti del protutore: sostanzialmente il protutore, quando è nominato, rappresenta il soggetto a tutela, negli atti per i quali sussista conflitto di interessi tra rappresentante (il tutore) e rappresentato.
Legenda: conflitto di interessi è una  situazione nella quale tra tutore e rappresentato potrebbe trovarsi in astratto diversità di interessi: per l’ipotesi appunto, non è più il tutore o il protutore a rappresentare il soggetto. Immaginiamo i casi di richiesta di vendita di un bene che appartiene sia al tutore che al rappresentato: in teoria, il prezzo che va bene  per il tutore, potrebbe non andare bene peri il rappresentato: ecco perché in questi casi l’ordinamento impone la nomina di un altro soggetto oltre al tutore.

COSTI

Esente dal contributo unificato

- € 27.00 da pagare telematicamente per diritti di cancelleria