COSA E' | L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi.
Contro il rifiuto è dato ricorso al Tribunale che provvede in camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero.
Contro il rifiuto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale che con decreto emesso in camera di consiglio e sentito il Pubblico Ministero può autorizzare il matrimonio nei seguenti casi:
- tra parenti e affini
- divieto temporaneo di nuove nozze
- rifiuto dell’Ufficiale di stato civile di provvedere alla pubblicazione
- matrimonio per procura
- inoltre, per gravi motivi, può autorizzare la riduzione del termine o l’omissione della pubblicazione con decreto non impugnabile
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COSA OCCORRE | Per l’autorizzazione al matrimonio tra parenti e affini, occorre allegare al ricorso:
- copia integrale dell’atto di nascita
- certificato di residenza
- certificato di cittadinanza (se stranieri)
- certificato di stato libero oppure copia autentica della sentenza di divorzio con passato in giudicato (tradotta in lingua italiana se straniera)
- copia del documento attestante l’invalidità
Per l’autorizzazione al matrimonio in caso di divieto temporaneo di nuove nozze, occorre allegare al ricorso:
- certificato di residenza
- certificato di cittadinanza (se stranieri)
- certificato di stato libero
- copia autentica della sentenza di divorzio con passato in giudicato(tradotta in lingua italiana se straniera)
- certificato medico di non gravidanza (test + certificato medico)
Per l’autorizzazione al matrimonio in caso di rifiuto della pubblicazione, occorre allegare al ricorso:
- certificato di rifiuto della pubblicazione
- certificato di cittadinanza dei ricorrenti
- certificato di stato libero dei ricorrenti
- certificato di nascita dei ricorrenti
Se stranieri, occorre allegare anche:
- richiesta del nulla osta per contrarre matrimonio alla competente autorità del paese di origine (se cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato deve richiedere il nulla osta all’A.C.N.U.R – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – Via Caroncini, 19 00197 Roma – tel. 06/8021121)
Per l’autorizzazione a ridurre il termine e per l’omissione della pubblicazione, occorre allegare al ricorso:
- certificato di residenza
- certificato di cittadinanza (se stranieri)
- certificato di stato libero
Per l’autorizzazione al matrimonio per procura, occorre allegare al ricorso:
- certificato di residenza dello sposo e della sposa
- certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dal Comune di residenza del ricorrente
- certificati medici, se esistono patologie per le quali si rende necessario il matrimonio per procura
- attestazione esperimento delle pubblicazioni matrimoniali ossia richiesta di celebrazione del matrimonio fatta dall’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del ricorrente all’ambasciatore del paese dell’altro sposo (copia da richiedere all’ufficio dello Stato Civile)
- procura ad uso matrimonio (la procura deve essere fatta per atto pubblico, quindi da un notaio)
- certificato di stato libero
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