COSA E' | La minore d'età che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni (dodici settimane) deve avere l'assenso dei genitori (o dell'unico genitore esercente la potestà) ovvero del tutore. In caso di rifiuto del consenso, di parere difforme o quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione degli stessi, la minore può essere autorizzata dal giudice tutelare a decidere sull'interruzione di gravidanza.
La minore deve rivolgersi ad un consultorio pubblico, o ad una struttura sociosanitaria abilitata dalla regione, o ad un medico di base. Costoro, espletati gli accertamenti di legge, rimettono, entro sette giorni dalla richiesta, una relazione corredata dal proprio parere al Giudice Tutelare, il quale entro cinque giorni e sentita la minore, tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessa, può autorizzarla a decidere l'interruzione di gravidanza.
E' competente il Giudice Tutelare del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura sanitaria o il medico di base cui la minore ha scelto di rivolgersi. |
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COSA OCCORRE | Relazione con contestuale richiesta del Servizio Sociale USL o Consultorio, con allegata documentazione medica attestante lo stato di Gravidanza, copia documento di riconoscimento della minore, certificato del medico, ginecologo USL, attestante la gravidanza e il periodo. |
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TEMPO NECESSARIO | In tempi immediati, il Giudice, sentita l’interessata, provvede ad emettere un provvedimento di autorizzazione all’interruzione di gravidanza che dovrà essere presentato alla struttura sanitaria che eseguirà l’intervento. |
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