Come fare per...


OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE
Scheda aggiornata al 20/08/2018
DOVE

L’opposizione può essere depositata presso il Tribunale di Tivoli o presso qualsiasi Tribunale o Ufficio del Giudice di Pace del luogo in cui si trova (indipendentemente dalla competenza territoriale, poiché la richiesta sarà poi trasmessa al Tribunale competente). Nel caso del Tribunale di Tivoli si fa riferimento a:

Cancelleria GIP/GUP – Piano 3 – Stanza n. 324

COSA E'

Il procedimento per decreto è uno dei riti speciali previsti dal legislatore e trova la sua disciplina normativa nel Libro VI, titolo V, agli artt. 459 e ss. c.p.p.. Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l’art. 53 L. 689/81 in relazione all’art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando euro 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di detenzione.

Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.

Il procedimento per decreto è l’unico rito alternativo che prevede come misura premiale per l’imputato la riduzione della pena fino alla metà rispetto al minimo edittale; non comporta il pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie e, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.

Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, come previsto dall'art. 460, comma 5, c.p.p.;

E’ prevista per legge la non menzione della condanna nel certificato penale richiesto dalla parte.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 459 e ss c.p.p.

Art. 557 c.p.p.

CHI LO PUO' RICHIEDERE

Nel termine di gg. 15 (quindici) dalla notificazione del decreto l’imputato può proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione al decreto penale con dichiarazione da depositare nella cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l’interessato si trova.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Direttore amministrativo Dott. Sandro Cerini – Dott. Aurelio Cerasoli

Funzionario giudiziario Dott.ssa Annamaria De Ramundo

COSA OCCORRE

Nell’opposizione a Decreto penale occorre indicare:

  • gli estremi del decreto penale di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso;
  • le richieste (giudizio immediato o giudizio abbreviato o patteggiamento), oblazione;

Ove non abbia provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia.

La parte privata che deposita personalmente l’atto deve essere munita di documento di riconoscimento.

QUANTO COSTA

Non sono presenti costi.

TEMPO NECESSARIO

Tempi medi necessari all'esecuzione dei vari adempimenti previsti per la predisposizione del giudizio conseguente all'opposizione circa due o tre mesi.