Come fare per...


OBLAZIONE PENALE
Scheda aggiornata al 20/08/2018
DOVE

Per i procedimenti in fase di dibattimento:

Cancelleria del dibattimento. Piano 1, Stanza n. 115

PEC: dibattimento.tribunale.tivoli@giustiziacert.it

Per i procedimenti in carico al Giudice per le Indagini Preliminari:

Cancelleria GIP/GUP. Piano 1, Stanza n. 115

PEC: gipgup.tribunale.tivoli@giustiziacert.it

 

COSA E'

Istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo a una obbligazione amministrativa. In sintesi, l'illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.

L'oblazione processuale è ammissibile solo ed esclusivamente per illeciti di lieve gravità, in particolare:

  • per le contravvenzioni punite con la sola ammenda - mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa;
  • per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l'arresto o con l'ammenda - mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa.

In entrambi i casi il pagamento estingue il reato.

Quando la domanda di oblazione viene proposta nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero trasmette gli atti del procedimento al G.I.P., che provvede con ordinanza.

Il Pubblico Ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere e di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso di cui al punto che precede, il Giudice, con il decreto penale di condanna, avverte l'imputato della relativa facoltà.

Qualora venga proposta domanda di oblazione, il Giudice, acquisito il parere del P.M., se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al P.M.; altrimenti ammette l'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato.

CHI LO PUO' RICHIEDERE

L'imputato che ne abbia interesse o il suo difensore.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Procedimenti in fase di dibattimento

Direttore amministrativo Dott. Sandro Cerini

Procedimenti in carico al Giudice per le indagini preliminari

Direttore amministrativo Dott. Sandro Cerini – Dott. Aurelio Cerasoli

Funzionario giudiziario Dott.ssa Annamaria De Ramundo

COSA OCCORRE

Le cancellerie notificano all’interessato e al difensore l’ammissione all'oblazione, indicando la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione, le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa (pari ad € 80,00); le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modulo di versamento.

Una volta ricevuto l'avviso di ammissione all'oblazione, Il pagamento viene effettuato utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate), presso uno dei seguenti sportelli:

  • ufficio postale;
  • banca/istituto di credito.

Una volta eseguito il versamento, l'interessato deve depositare presso la cancelleria del Giudice titolare una delle copie del modello F23 con la data di accettazione e il timbro dell'istituto bancario/uffi cio presso il quale è stato eseguito il pagamento. Le informazioni relative allo stato del procedimento si chiedono alla cancelleria del Giudice titolare del procedimento.

Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l'azione penale nei confronti dell'imputato emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l'estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al P.M. per le determinazioni di sua competenza (quest'ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiederà al Giudice l'archiviazione del procedimento).