| COSA E' | Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.   Unitamente all'istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. | 
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| COSA OCCORRE | Al momento di presentazione istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato  eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma o assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva va versato presso l’istituto di credito indicato dall’ufficio e vincolato all’ordine dell’autorità giudiziaria. Con un'istanza da depositare presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Tivoli unitamente a una somma non inferiore a un quinto dell'importo del credito. | 
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