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Glossario
DIFESA D'UFFICIO
E' la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un
proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. E' prevista dalla legge al
fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo
riconosciuto dalla Costituzione all'articolo 24, comma secondo. Il difensore d'ufficio
è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori
predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale.
Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito
solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato
ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico
dello Stato.
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