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20/01/2025  - TRIBUNALE DI TIVOLI - DECRETO 6-2025 avente ad oggetto: "malfunzionamento dei sistemi informatici per il processo penale telematico [...]".
DECRETO 6/2025
OGGETTO: malfunzionamento dei sistemi informatici per il processo penale telematico limitatamente all’attività da compiersi nel corso dell’udienza e ai provvedimenti adottati all’esito della stessa.

Il Presidente f.f.,
Letto il d.m. 27 dicembre 2024 n.206, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2024, che ha previsto l’obbligo di deposito telematico (sin dal 1.1.2025) tramite la piattaforma ministeriale APP per tutti gli atti, richieste e documenti del processo penale, relativi, tra l’altro ai giudizi dibattimentali e all’udienza preliminare ad eccezione dei casi per cui è previsto il regime del cd doppio binario;
letto e richiamato il proprio provvedimento in data 7.1.2025 con il quale, ai sensi dell’art. 175 bis c.p.p., accertato il malfunzionamento del sistema informatico del Tribunale di Tivoli, i soggetti abilitati interni sono stati autorizzati, sino al 19 gennaio 2025, a redigere in forma di documento analogico e a depositare con modalità non telematiche tutti gli atti e i documenti interessati dal citato d.m. 27 dicembre 2024 n.206 con previsioni di immediata efficacia;
considerato che con nota in data 16.1.2025 il Magrif del settore penale, dott. Raffaele Morelli, all’esito di una prima fase di sperimentazione, nell’ambito di un’ampia e dettagliata disamina della situazione operativa ha segnalato alcune residue criticità tecniche destinate ad impattare negativamente sulla celebrazione delle udienze ordinarie calendarizzate dalla data odierna, ed in specie: a) frequentemente all’avvio dell’applicativo vengono segnalati errori del sistema che, seppure non precludano l’attività, si ripercuotono in un difetto del completo aggiornamento dei fascicoli; b) il sistema consente di caricare esclusivamente un numero massimo di 20 procedimenti per udienza, risultando gli ulteriori non visibili; c) in merito ai verbali di udienza, le recenti note del Dgsia e le circolari operative hanno evidenziato che, “nelle more del pur imminente rilascio di modifica correttiva” l’ausiliario del magistrato, dopo essere entrato all’interno del fascicolo informatico, cliccando sul comando “Redigi/carica atto da firmare”, potrà caricare un verbale già redatto preferibilmente in formato digitale dall’esterno dell’applicativo (tramite la funzione “Carica atto da firmare”), firmarlo digitalmente e poi sottoporlo al magistrato per la apposizione del visto, con successivo deposito nel fascicolo. In particolare, tale funzionalità permette “agli utenti di cancelleria di inviare i verbali di udienza, dopo averli firmati, al visto del magistrato. Il magistrato selezionato dall’utente troverà i verbali all’interno della nuova card “Atti da vistare”, da cui potrà procedere all’apposizione del visto, in modalità sia singola che massiva. La firma di visto del magistrato è identificata sul verbale di udienza mediante la stampigliatura “Visto” in prossimità della firma stessa, che riporterà data e ora dell’operazione. Il magistrato ha la possibilità di restituire il verbale non vistato al cancelliere mediante la funzione “Annulla ultimo step”, apponendo delle motivazioni (opzionali), nel caso ad esempio siano necessarie delle correzioni al documento. In questo scenario il cancelliere dovrà produrre un altro verbale da sottomettere nuovamente al visto del magistrato. Si precisa che l’apposizione del visto è, in questa prima versione, propedeutica all’acquisizione del verbale al fascicolo da parte della cancelleria e che in ogni caso i verbali sono atti che vanno annotati a ReGeWEB (quindi dopo l’apposizione del visto, confluiranno nella card “Atti da annotare a registro”). Per i verbali non deve essere quindi utilizzata la funzione ‘Carica documenti e atti delle parti o degli ausiliari’ che riguarda i documenti prodotti dalla parte. Nonostante tutte le Cancellerie si siano adoperate per effettuare delle prove, deve segnalarsi che la procedura allo stato prevista per la compilazione e deposito dei verbali di udienza, molto farraginosa, comporta un aggravio e un appesantimento procedurale incompatibile con la celerità e rapidità connessa alla gestione dell’udienza, se rapportata al notevolissimo carico attuale dei ruoli di questo Tribunale. Infine, sempre in merito ai verbali di udienza, la cancelleria ha segnalato che il rinvio dell’udienza non consente di indicare l’orario della celebrazione della stessa (indicando genericamente le ore 00:00 del giorno di rinvio); d) permangono, nonostante gli interventi evolutivi già intervenuti, delle numerose criticità che riguardano il prevedibile allungamento dei tempi di gestione dei provvedimenti, che appare inconciliabile, per quelli depositati in udienza, con la rapidità e celerità del processo e, soprattutto, con il numero di processi fissati in questo Tribunale per ciascuna udienza. Difatti, da un analitico esame, risulta che sulla piattaforma i modelli sono “vuoti”, non contenendo le indicazioni delle parti, dell’imputazione e del dispositivo del provvedimento. Ciò riguarda anche tutti i procedimenti per cui il decreto ha previsto la necessità di deposito telematico a far data dall’1.1.2025, ovverosia i provvedimenti connessi all’udienza preliminare (sentenza 425 c.p.p., 420 quater c.p.p. o decreto che dispone il giudizio), i decreti penali di condanna, la sentenza di patteggiamento e i provvedimenti relativi alla richiesta di sospensione con messa alla prova. Tanto è ancor più vero per tutti i fascicoli non nativi digitali, per cui, secondo la circolare ministeriale, la funzionalità “Redigi atto” non è disponibile, essendo possibile utilizzarla “solo a condizione che l’intero flusso processuale sia stato gestito tramite APP (per esempio il decreto che dispone il giudizio sarà redigibile tramite wizard, azionabile dalla Card Pendenti, solo allorché il PM abbia redatto ed inoltrato la richiesta di rinvio a giudizio tramite APP)”. Tuttavia, da un controllo eseguito in data 16.1.2025, si è scoperto che anche per fascicoli nativi digitali (in cui la Procura ha depositato telematicamente una richiesta di emissione di decreto penale di condanna e di rinvio a giudizio), la piattaforma APP2 non ha consentito di redigere l’atto (decreto penale di condanna, sentenza ex art. 425 c.p.p. o decreto che dispone il giudizio), secondo il modello indicato, comprensivo dei tutti i campi e le indicazioni necessarie. Sicché, l’utente non avrà alcun vantaggio, anzi sarà costretto a creare dei modelli ex novo o a compilare tutti i campi obbligatori relativi alle parti, all’imputazione, agli avvisi, con notevole dispendio di tempo, inconciliabile, diversamente che per i provvedimenti da emettersi fuori udienza (fissazioni dell’udienza camerale, o di prima comparizione, deposito dei motivi delle sentenze, scioglimenti di riserva), con la celere celebrazione dell’udienza, considerando anche il significativo numero di procedimenti da trattare in ragione del carico dei ruoli. Ciò nondimeno, emerge la necessità che la Procura depositi telematicamente gli atti caricando tutti i dati relativi alle parti, all’imputazione, al fine di consentire, come indicato dalla circolare, di ottenere tutti i vantaggi connessi alle funzionalità previste dall’applicativo per i soli processi nativi digitali;
ritenuto che le criticità tecniche da ultimo evidenziate dal Magrif, peraltro direttamente riscontrate dallo scrivente nel primo periodo di sperimentazione della nuova disciplina e tutte segnalate dall’Ufficio con aperura di appositi ticket, concretino ipotesi di malfunzionamento del sistema informatico rispetto allo svolgimento dell’ordinaria attività giudiziaria in udienza: le attuali modalità di funzionamento dell’applicativo rispetto alla redazione e deposito dei verbali di udienza e dei provvedimenti definitori resi all’esito dell’udienza stessa sono limitate nel senso sopra descritto e comportano un netto rallentamento dell’attività, sicché, in attesa della prevista ulteriore implementazione, risultano incompatibili allo stato con la trattazione dell’enorme numero di affari già fissati sui ruoli di questo Tribunale, spesso con misure cautelari pendenti; si impone, pertanto, l’adozione del provvedimento previsto dall’art. 175 bis comma 4 c.p.p. per i soli atti e documenti riferibili all’attività da svolgersi nel corso dell’udienza, compresi i provvedimenti resi all’esito della stessa (ad es. il dispositivo di sentenza, il decreto che dispone il giudizio ecc.) e per l’arco temporale indicato in dispositivo e considerato utile a superare le suddette criticità;
P.Q.M.
Visti gli articoli 110, 111 ter e 175 bis c.p.p., accertato nei termini sopra indicati il malfunzionamento del sistema informatico del Tribunale di Tivoli dalla data odierna,
DISPONE
-sino al 28 febbraio 2025 i soggetti abilitati interni sono autorizzati a redigere in forma di documento analogico e a depositare con modalità non telematiche gli atti e i documenti interessati dal d.m. 27 dicembre 2024 n.206 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2024) con previsioni di immediata efficacia dal 1°/1/2025 limitatamente all’attività da compiersi nel corso dell’udienza (preliminare, camerale, predibattimentale e dibattimentale) e ai provvedimenti adottati all’esito dell’udienza stessa;
-tali atti e documenti saranno convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati e ricevuti ed inseriti nel fascicolo informatico ai sensi di articolo 111 ter comma terzo c.p.p.
Si comunichi con urgenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, a tutti i giudici professionali ed onorari del settore penale, al Dirigente amministrativo del Tribunale, al C.O.A. di Tivoli, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale - Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.
Si pubblichi sul sito web del Tribunale.

IL PRESIDENTE f.f. DEL TRIBUNALE
f.to Nicola Di Grazia