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06/07/2009  - Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’anno 2010
Con riferimento alla nota della S.V. n. prot. telefax 4569 del 30.7.2009, fornisco i seguenti elementi giudicati utili ai fini della predisposizione della relazione sulla stato della giustizia per l’anno 2010, osservando, comunque, che sia avendo riguardo alla giustizia civile che avendo riguardo alla giustizia penale non si sono manifestati mutamenti particolarmente significativi rispetto alla situazione in precedenza segnalata, in particolare avendo riguardo alla durata dei processi.
Avendo preso possesso dell’ufficio in data 11 marzo 2009, ritengo opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale circa la genesi e l’attuale consistenza dell’Ufficio medesimo.
L’istituzione del Tribunale di Tivoli effettuata con D.M. n. 491/1999 – che previde anche l’ampliamento del territorio del Tribunale di Velletri (con l’annessione di Pomezia, Ardea e dell’intero ex mandamento di Frascati) ed il trasferimento al nascendo Tribunale di Tivoli delle sezioni di Castelnuovo di Porto e Palestrina – fu sicuramente un’ottima intuizione per decongestionare il Tribunale di Roma a beneficio di circa 1.000.000 di utenti.
Occorreva tuttavia che i Tribunali, nuovi e non, onerati dell’ulteriore aggravio di lavoro fossero dotati di un maggior numero di personale di cancelleria, nonché di strutture edilizie e tecnologiche capaci di rispondere alla crescente domanda di giustizia.
E’ questa la ragione per cui gli obiettivi di partenza sono stati pesantemente influenzati dalla inadeguatezza delle risorse, umane e materiali, rispetto alle reali necessità di questo Tribunale ed alla mole di lavoro che lo ha investito.
L’apprezzamento di tale mole di lavoro è stato probabilmente sottovalutato, con la convinzione che il nuovo Tribunale iniziasse a costo zero per la ritenuta assenza di un carico iniziale di lavoro e per la gratuita affermazione che il carico si sarebbe gradualmente formato in tempi lunghi, tanto lunghi da consentire l’assegnazione di meno della metà dei giudici (9 su 20 successivamente previsti) e senza la conseguente assegnazione del Presidente di sezione giunto solo successivamente.
Non si è tenuto conto del carico di lavoro nel settore civile già gravante sulle tre ex sezioni distaccate del Tribunale di Roma (Tivoli, Palestrina e Castelnuovo di Porto) ammontante a 4.035 cause civili e 2.416 cause penali che, secondo l’articolo 10 del Decreto Legislativo 3.12.99 n. 491, sarebbero passati al neonato Tribunale di Tivoli e che da soli esigevano un numero di giudici ben più elevato.
Non si è tenuto conto neppure del fatto che il Tribunale comprendesse ben 75 comuni, con una popolazione stimata all’epoca di oltre 230.000 abitanti (ora circa 500.000!) .
Torna utile al riguardo ricordare che il Tribunale di Roma, con una popolazione stimata alla stessa epoca di poco meno di 2.500.000 abitanti, vantava una pianta organica di 379 magistrati con una evidente sproporzione numerica in danno del Tribunale di Tivoli (a Roma un giudice ogni 6.587,6 abitanti, a Tivoli un giudice ogni 23.000 abitanti).
Non c’è dunque da meravigliarsi se, secondo le statistiche ufficiali del Ministero della Giustizia, dopo soli due anni dall’inizio delle attività, questo Tribunale vantava il triste e singolare primato di essere il secondo Tribunale d’Italia per carico di lavoro nel rapporto giudici-affari giudiziari.
Quanto detto è l’ulteriore conseguenza del fatto che i nuovi settori in ambito civile (lavoro, fallimentare, societario) ed in ambito penale (Ufficio GIP-GUP, penale collegiale etc.) erano destinati ad entrare rapidamente a regime, portando il carico di lavoro complessivo ad una misura non sostenibile con i giudici inizialmente previsti.
Le problematiche evidenziate per la sede centrale sono presenti, persino in maggior misura, nelle due sezioni distaccate nelle quali le disfunzioni sono difficilmente rimediabili con i mezzi a disposizione, essendo ancora più esigui sia le strutture che il personale.
Nelle sedi periferiche inoltre il contatto più stretto tra utenti del servizio ed operatori, che per molti versi costituisce il pregio delle realtà decentrate e perciò meriterebbe di essere valorizzato, amplifica le eventuali disfunzioni vanificando gli sforzi che quotidianamente si fanno per soddisfare il bisogno di tutela giuridica dei cittadini.
Sulla base di tali considerazioni, ritengo di poter ribadire quanto più volte ho avuto occasione di affermare come Capo di altri Uffici e cioè che la cosiddetta crisi della giustizia non può essere affrontata intervenendo sulle sole norme di procedura ma esige una sommatoria di interventi strutturali sugli organici e sulle risorse, poiché anche il processo più lento e macchinoso diventa efficiente se a farlo funzionare vi è un congruo numero di magistrati e dipendenti delle cancellerie e se le risorse materiali a disposizione sono adeguate all’obiettivo da raggiungere.
Nel caso del Tribunale di Tivoli, l’organico dei magistrati è chiaramente insufficiente; quello del personale è non solo insufficiente ma assoggettato a soluzioni di fortuna con il personale di altri Uffici comandato od applicato; le sedi di Tivoli e di Castelnuovo di Porto sono da completare; la sede di Palestrina è inadeguata; le dotazioni finanziarie soffrono di una pesante penalizzazione come per tanti altri analoghi Uffici; è disponibile una sola macchina di servizio che deve provvedere alle esigenze della sede centrale, delle sezioni distaccate ed all’accompagnamento alla Casa Circondariale che, per essere quella di Rebibbia è di difficile raggiungimento; il numero e le stesse possibilità di utilizzo dei G.O.T. presentano carenze che necessitano di essere colmate al più presto possibile.

GIUSTIZIA CIVILE

Come già riferito nella precedente relazione la giustizia civile nel circondario è caratterizzata da una notevole litigiosità e da un rilevante numero di cause civili specie nei settori della famiglia, dei diritti reali, del risarcimento del danno, di giudizi generati dai fallimenti e di quello previdenziale.
In particolare, per rendere un’idea della quantità del contenzioso, si segnala che nel periodo 1.7.2008 – 30.6.2009 sono stati iscritti al Ruolo Generale n. 5668 (nell’anno precedente n. 5359) procedimenti civili di varia natura (Ruolo Generale che non comprende le iscrizioni di giudizi in materia di lavoro e previdenza, i procedimenti per dichiarazione di fallimento ed i fallimenti, i procedimenti di volontaria giurisdizione, le esecuzioni). Le sentenze civili pubblicate nel medesimo periodo ammontano al n. di 1961 (nell’anno precedente 1713).
Il periodo di riferimento ha già offerto dati importanti sull’applicazione della novella del c.p.c. n. 80/05 e 263/05. I tempi della fase di definizione del thema decidendum e del thema probandum hanno avuto una significativa contrazione, anche se, correlativamente, il più sollecito accesso alla fase probatoria o direttamente a quella di decisione ha determinato un allungamento dei tempi di rinvio delle udienze destinate alla precisazione delle conclusioni. La durata di definizione dei procedimenti, salvo casi particolari (processi con rilevante numero di parti, particolare complessità dell’istruttoria, ecc.), si attesta su un periodo di tre anni circa. Comunque, si deve considerare che di tale periodo più di un anno è assorbito dal rinvio per la precisazione delle conclusioni (infatti, tutti i giudici hanno ruoli che non permettono rinvii per le conclusioni più brevi di un anno). Per evitare tale inconveniente nei giudizi più semplici i giudici fanno ampio ricorso alla decisione ex articolo 281 sexies c.p.c..
Solitamente una durata inferiore hanno i processi contumaciali.
In merito ai tempi di deposito dei provvedimenti giurisdizionali, non si debbono segnalare anomalie perché avviene normalmente nei termini di legge o, comunque, in termini non rilevanti ai fini disciplinari.
Nell’anno di riferimento sono stati iscritti a ruolo generale n. 236 procedimenti cautelari.
Il numero dei p